Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 25/07/2005 n. 151

a) i comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori fmali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferirnento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di .destinazione

b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, ai sensi dell'articolo 1, comrna 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di reirnpiego;

c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente decreto.

2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comrna 1, lettere a) e b), può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei M E è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comrna 1, lettera a), previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.

Art. 7 - Ririro dei RAEE raccolti

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome provvedono al ritiro ed all'invio ai centri di trattamento di cui all'articolo 8 dei RAEE raccolti ai sensi dell'articolo 6, ad esclusione di quelli che sono effettivamente e totalmente reimpiegati, semprechè tale reimpiego non costituisca un'elusione degli obblighi stabiliti agli articoli 8 e 9.

2. I soggetti responsabili della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei RAEE raccolti separatamente, ai sensi dell'articolo 6, assicurano che dette operazioni siano eseguite in maniera da ottirnizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti che possono essere reirnpiegati o riciclati e garantiscono la integrità degli stessi RAEE al fine di consentirne la messa in sicurezza.

Art. 8 - Trattamento

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comrna 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili, sistemi di trattamento dei RAEE di cui all'articolo 6, awalendosi di impianti di trattamento conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonchè ai requisiti tecnici stabiliti nell'allegato 2 ed alle modalità di gestione previste nell'allegato 3. 2 Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 2, cornrna 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il trattamento dei M E effettuato ai sensi del cornrna 1 prevede, almeno, la rimozione di tutti fluidi ed un trattamento selettivo conforme alle prescrizioni dell'allegato 2. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione.

3. Gli impianti di cui al comma 1 conseguono l'autorizzazione prevista agli

articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che stabilisce, altresì, le condizioni necessarie per garantire il rispetto delle prescrizioni previste ai cornmi 1 e 2 ed il conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 9.

4. In caso di applicazione, alle operazioni di recupero dei RAEE, della procedura semplificata di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'inizio dell'attività è subordinato alla effettuazione, da parte della provincia competente, entro sessanta giorni dalla presentazione dellc! comunicazione di inizio attività, di apposita ispezione volta a verificare

a) il tipo e le quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero

b) la conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati 2 e 3, nonché alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997;

c) le misure di sicurezza da adottare.

5. L'ispezione di cui al comrna 4 è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta all'anno.

6. Nei casi disciplinati al comrna 4, la comunicazione di inizio di attività di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 contiene l'indicazione delle misure adottate per garantire il rispetto delle prescrizioni previste ai commi 1 e 2 ed il conseguimento degli obiettivi di recupero stabiliti all'articolo 9.

7. Nel caso in cui la provincia competente, a seguito delle ispezioni previste ai comrni 4 e 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comrna 4, previa diffida ad adempiere e fissazione del relativo termine, vieta I'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività, salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformarsi alle predette disposizioni del cornrna 4.

8. Le province competenti trasmettono, con caaenza annuale, i risultati delle ispezioni di cui ai commi 4 e 5 alllAgenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: "APAT", che li elabora e li trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la successiva comunicazione al1 a Commissione europea.

9. L'operazione di trattamento dei RAEE di cui al presente articolo può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario a condizione che la spedizione dei RAEE sia conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 25911993 del Consiglio del lo febbraio 1993, e successive modificazioni.

10. I RAEE esportati fuori dalla Comunità a norma del citato regolamento (CEE) n. 259/1993, del regolamento (CE) n. l42011999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, comrni 1 e 2, solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di recupero, di reimpiego o di riciclaggio è stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.

11. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i Ministeri delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle finanze, sono definite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure per incenti( vare l'introduzione volontaria dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 76112001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE.

12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del temtorio, l'Albo nazionale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997 è integrato con la previsione di una specifica sottocategoria relativa agli impianti che effettuano le operazioni di trattamento dei M E disciplinate dal presente decreto, ai fini del12 iscrizione allo stesso Albo delle imprese che effettuano dette operazioni di trattamento. Con delibera del Comitato Nazionale del citato Albo sono stabiliti le modalità ed i requisiti per l'iscrizione.

Art. 9 - Rerupero dei RAEE

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comrna 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, in maniera uniforme sul temtorio nazionale, su base individuale o collettiva, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata ai sensi dell'articolo 6 conformi alle disposizioni vigenti in materia, privilegiando il reimpiego degli apparecchi interi. Detti apparecchi fino al 31 dicembre 2008 non sono calcolati ai fini del computo degli obiettivi di cui al comma 2.

2. Entro il 31 dicembre 2006, con riferimento ai RAEE avviati al trattamento ai sensi dell'articolo 8, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 delllallegato l A, una percentuale di recupero pari almeno al1'80% in peso medio per apparecchio e una pvrcentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 75% in peso m. e..d .i o- per apparecchio,

b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato I A, una percentuale di recupero pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 65% in peso medio per apparecchio;

c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato 1 A, una percentuale di recupero pari almeno al 70 % in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 50% in peso medio per apparecchio

d) per tutti i rifiuti di sorgenti luminose fluorescenti, una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno 1'80% in peso di tali sorgenti luminose.

3. I titolari degli impianti di trattamento di RAEE annotano, su apposita sezione del registro di cui all'articolo 12, c o m a 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, suddivisa nelle categorie di cui all'allegato I A, il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita. I titolari degli impianti di recupero e di riciclaggio di RAEE annotano, nella citata sezione, in entrata, il peso dei RAEE, nonché dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate.

4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE comunicano annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche gli esportatori di RAEE, specificando la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1 A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.

5. L'AF'AT assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di cui al comrna 2 e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione contenente i dati di cui al comrna 4. Il Ministero dell'ambiente rende accessibili i risultati relativi al raggiungimento di detti obbiettivi. I costi relativi al monitoraggio sono a carico dei produttori sulla base delle quote di mercato di cui all'articolo 15, comrna 1, lettera

 

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